Art. 38.
(Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi).

      1. I detenuti e gli internati hanno diritto a informare telefonicamente, immediatamente o al più tardi entro le dodici ore, i congiunti, il difensore e le altre persone da essi eventualmente indicate, del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.
      2. In caso di decesso o di intervenuta e grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato deve essere data tempestiva notizia ai congiunti e alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità dei congiunti.